Con ordinanza interlocutoria del 5 luglio 2024, la
seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla Consulta la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, d.P.R. n. 115
del 30 maggio 2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per disparità
di trattamento, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’Erario
gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
insolvente, per l’opera professionale dal predetto svolta nell’ambito dei
processi di cui alla legge n. 184 del 4 maggio 1983.
Il legislatore ha infatti previsto l’obbligatorietà della difesa proprio per evitare il rischio che soggetti economicamente, o socialmente, deboli, potessero ricevere tutela deteriore nell’ambito di un giudizio nel quale vengono in rilievo interessi di primaria rilevanza, quali quelli connessi al rapporto tra genitori e figli e di protezione dei diritti della famiglia e della prole. Ipotizzare che, a...
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