Con la sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, la Sezione II
civile della Corte di cassazione ha stabilito che in materia di condominio,
l’amministratore dimissionario conserva, in regime di prorogatio, tutte le
attribuzioni necessarie alla gestione ordinaria dell’ente fino alla nomina del
nuovo amministratore, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo,
la riscossione dei contributi e la percezione del compenso deliberato
dall’assemblea, salvo espressa manifestazione di volontà contraria dei
condomini.
La pronuncia offre una lettura
sistematica degli artt. 1129 e 1130 c.c. anche alla luce della riforma del
2012.
La Corte chiarisce che le dimissioni dell’amministratore non determinano un’immediata cessazione dei poteri gestori: fino alla nomina del successore, l’amministratore cessato resta titolare di tutte le attribuzioni indispensabili alla vita ordinaria del condominio. Tale continuità operativa trova fondamento nell’interesse dell’ente...
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