Con ordinanza n. 36176 del 28 dicembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che riveste una posizione di centralità, compatibilmente con il tipo ed il grado di disabilità dell'amministrando, l'audizione della persona cui il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno si riferisce. Invero, - a differenza di quanto previsto per il procedimento di interdizione o inabilitazione (art. 419 c.c.) - il giudice tutelare non solo deve sentire la persona ma, con previsione peculiare propria dell'istituto di protezione in esame, «deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa» (art. 407, comma 3, c.c.).
L'audizione del beneficiario risulta, invero, centrale nell'ambito del procedimento in esame (Cass. civ. n. 6861/2013) per l'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, anche se la...
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