Con sentenza n. 274 dell’8 gennaio 2024, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha affermato che, in termini generali, fra il giudizio
di ottemperanza e il processo esecutivo sussiste una sorta di concorrenza che
può risolversi solo una volta che uno dei due processi è portato a conclusione
o che comunque il credito è soddisfatto per l’intero.
Invero è ammissibile la litispendenza contemporanea del
giudizio di ottemperanza davanti al G.A. e del giudizio di esecuzione davanti
al G.O. fino a che la tutela non è resa effettiva dalla conclusione di uno dei
due, mentre non si pone un tema di violazione del ne bis in idem (la regola
vieta al giudice di pronunciarsi due volte su un’identica controversia, ed è
mutuata dai principi civilistici desumibili dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,
che postulano l’identità sia delle parti dei due giudizi sia degli elementi
indentificativi dell’azione proposta, ossia il petitum e la causa petendi).
Atteso che nel caso di...
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