Con
ordinanza n. 25264 del 20 settembre 2024, la seconda sezione civile della Corte
di Cassazione ha chiarito che, anche nelle società di persone, la cancellazione
determina il venir meno della loro capacità e soggettività, se pure soltanto
con effetto dichiarativo e non costitutivo, negli stessi termini in cui analogo
effetto (costitutivo) si produce per le società di capitali (Cass. civ., sez. un.,
22 febbraio 2010, n. 4060; n. 4061 e 4062; Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2016,
n. 26196; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2016, n. 12155).
L'art. 2495, comma 2, c.c. ammette la cancellazione e, quindi, l'estinzione di una società dal registro delle imprese anche se essa ha ancora debiti verso terzi: proprio per questa evenienza dispone espressamente il comma secondo per il quale, ferma appunto restando l'estinzione della società, gli eventuali creditori insoddisfatti possono sempre agire contro gli ex soci, nei limiti di quanto da questi ultimi percepito ad esito della...
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