Con ordinanza n. 5240 del 28 febbraio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di appalto, secondo cui, ove la realizzazione di un'opera arrechi a terzi danni provocati non già (o non solo) da una malaccorta esecuzione, bensì (anche) da un vizio del progetto fornito dal committente, è configurabile una concorrente responsabilità di quest'ultimo e dell'appaltatore, essendo il primo tenuto al risarcimento per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito, ed il secondo per aver omesso di rilevare i vizi del progetto e di denunciarli tempestivamente al committente, con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12882).
È pur vero, infatti, che nell'esecuzione dei lavori commissionatigli l'appaltatore opera in autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio,...
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