Con sentenza n.
7495 del 3 agosto 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
sulla rilevanza della riabilitazione al fine della concessione della
cittadinanza italiana.
Sul punto,
merita osservare che l’art. 6, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 91
stabilisce che «la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna». Non può dunque la pubblica amministrazione, nel negare la
concessione della cittadinanza italiana, fondare il proprio giudizio di mancato
inserimento sociale sull’astratta tipologia del reato, senza apprezzare tutte
le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata
a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la
riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una
considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo
disvalore come anche della personalità del soggetto.
La
riabilitazione, del resto, come il Consiglio di Stato ha ricordato (Cons. Stato,
sez. III, 30 luglio 2018, n. 4686), comporta l’accertamento del «completo ravvedimento
dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto
anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato».
I giudici amministrativi hanno ribadito però, e per altro verso, che la riabilitazione da parte del giudice penale, pur eliminando quell’elemento ostativo previsto dall’art. 6, L. n. 91 del 1992, non comporta, per altro verso, alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza. Ciò in quanto, come più volte pure sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all’art. 9, L. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell’art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374). L'amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, L. n. 91 del 1992, è chiamata insomma ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, il Ministero dell'Interno dovrà rivalutare se il comportamento del richiedente, per le concrete modalità dei fatti in ordine ai quali è intervenuta riabilitazione, sia concretamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, simile comportamento, tenuto conto, nel complesso, della sua condotta di vita, della sua permanenza sul territorio nazionale, della sua attività lavorativa, e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non denoti una mancata adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, a cominciare dal principio personalistico e da quello solidaristico, compendiati, nel valore posto "al vertice dell'ordinamento", della dignità umana (v., sul punto, Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258, proprio in materia di giuramento reso dallo straniero disabile per ottenere la cittadinanza). Solo se infatti lo straniero riconosce questi fondamentali valori dell'ordinamento come propri, l'ordinamento, correlativamente, può riconoscerlo come cittadino. Una valutazione in concreto della adesione dello straniero ai valori dell'ordinamento, per le ragioni viste, è mancata nel decreto ministeriale impugnato in primo grado, che si è limitato a fare applicazione di un automatismo preclusivo a fronte di condotte che, per quanto penalmente rilevanti, sono state oggetto di prognosi favorevole da parte del giudice penale, con la conseguente riabilitazione del condannato, senza considerare se tali condotte, tenendo conto di tutti gli elementi rappresentati dal richiedente in sede procedimentale, denotassero effettivamente uno scarso inserimento sociale e, quindi, una non compiuta integrazione nella comunità nazionale nei sensi appena delineati. Ne segue che, a fronte di tale difetto istruttorio e motivazionale, si impone una nuova valutazione dell’amministrazione che tenga in considerazione il percorso rieducativo e l’effettiva pericolosità dello straniero nel perimetro della valutazione connotata da un elevato livello di discrezionalità.