Con l’ordinanza n. 14454 del 15
maggio 2026, la prima Sezione civile della Corte di cassazione torna sul tema
dell’attribuzione all’ex coniuge divorziato di una quota dell’indennità di fine
rapporto percepita dall’altro coniuge, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n.
898/1970. La decisione assume particolare rilievo perché affronta il problema
del TFR conferito in un fondo di previdenza complementare, questione che incide
direttamente sull’effettività della tutela riconosciuta al coniuge
economicamente più debole.
Con l’ordinanza predetta, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica...
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