La seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza
18 aprile 2026, n. 10023, ha affermato che, in tema di assegno di mantenimento
tra coniugi separati, la cancellazione volontaria dall’albo professionale
dell’obbligato non giustifica, di per sé, una riduzione degli obblighi di
mantenimento, ove non sia dimostrata una effettiva e significativa diminuzione
della capacità reddituale. La
valutazione deve infatti fondarsi su una considerazione complessiva della
situazione economico-patrimoniale delle parti e del tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio.
La decisione valorizza il principio di autoresponsabilità
economica dell’obbligato, escludendo che scelte volontarie di riduzione della
propria attività professionale possano riflettersi automaticamente in una
compressione degli obblighi di mantenimento.
La Corte richiede una verifica concreta dell’impatto della cancellazione dall’albo sulla capacità reddituale, evidenziando come, nel...
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