Con ordinanza 9 febbraio 2026, n. 2917, la Corte di cassazione ha censurato la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto l’assegno divorzile pur in presenza di risorse economiche adeguate in capo alla richiedente, fondando la decisione su un pregiudizio contributivo futuro derivante da pregresse scelte lavorative. Secondo la Suprema Corte, tale valutazione risulta inidonea, poiché l’assegno divorzile presuppone uno squilibrio economico attuale e non meramente ipotetico, oltre alla dimostrazione concreta dei sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio e del loro effettivo impatto sulla condizione economica del coniuge richiedente.
La decisione attribuisce all’assegno divorzile una funzione non assistenziale in senso generalizzato, ma compensativa e perequativa, richiedendo un preciso accertamento del nesso tra le scelte familiari condivise e il deterioramento della posizione economica dell’ex coniuge istante. Ne deriva un rafforzamento...
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