Con sentenza 31 dicembre 2025, n. 34926, la Suprema Corte ha sancito che nel contratto di assicurazione contro i danni l’estensione
del rischio assicurato e le relative delimitazioni devono essere desunte
esclusivamente dai patti contrattuali, interpretati secondo i criteri di cui
agli artt. 1362 ss. c.c.. A tal fine è irrilevante la misura del premio versato
dall’assicurato, che non può costituire criterio interpretativo né fondare un
giudizio di nullità della clausola claims made per difetto di causa. Inoltre,
il rilievo d’ufficio della nullità contrattuale da parte del giudice è
consentito solo nel rispetto del contraddittorio, imponendo la preventiva
sollecitazione delle parti quando la questione comporti accertamenti di fatto.
La sentenza in commento si
segnala per la chiarezza con cui la Corte di cassazione ribadisce due principi
di particolare rilievo sistematico in materia assicurativa e processuale.
Da un lato, viene escluso che la misura del premio...
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