Con
sentenza n. 11704 del 22 gennaio-24 marzo 2025, la seconda sezione penale della
Corte di Cassazione ha affermato che la condotta di autoriciclaggio ricorre
quando l'autore, anche in concorso, di un delitto impiega, sostituisce,
trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative
i proventi del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione
della loro provenienza delittuosa.
L'esimente di cui al comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. esclude la punibilità di coloro che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti" destinino il denaro, i beni o le altre utilità, derivanti dal reato presupposto, "alla mera utilizzazione o al godimento personale" e trova fondamento nel dibattito antecedente l'introduzione della fattispecie penale dell'autoriciclaggio nel sistema penale italiano, incentrato sul divieto di bis in idem sostanziale e sulla necessità di evitare di punire due volte il medesimo soggetto, per un accadimento unitariamente...
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