Con
l’ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, la Seconda Sezione civile della Corte
di cassazione ha riaffermato con decisione granitica un principio già
consolidato: l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità è valido
solo se effettuato mediante apparecchiature autovelox debitamente omologate.
Il
caso nasce dal ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità con
un dispositivo “Velocar Red & Speed” approvato dal Ministero delle
Infrastrutture ma non omologato. I giudici di merito avevano ritenuto
sufficiente l’approvazione ministeriale, richiamandosi all’art. 192 del
regolamento del Codice della Strada.
La
Suprema Corte ha invece chiarito che approvazione e omologazione sono due
procedure distinte: la prima è un passaggio preliminare, mentre solo la seconda
attribuisce efficacia probatoria ai rilievi effettuati. In assenza di
omologazione, l’accertamento non può ritenersi legittimo.
Ricollegandosi alla precedente...
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