In
materia di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), l’ordinanza 4
novembre 2025, n. 29147 (ud. 19 settembre 2025) della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione ha ribadito che la responsabilità del custode è di
natura oggettiva ed è esclusa dalla prova del caso fortuito che può consistere
non solo in un fatto naturale o nella condotta di un terzo, ma anche – e sempre
più frequentemente nella casistica – nel comportamento del danneggiato. In
quest’ultima ipotesi non è richiesto che la condotta della vittima sia
eccezionale o imprevedibile: è sufficiente che essa risulti irragionevole
rispetto alle cautele normalmente esigibili nelle concrete circostanze del
caso.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la S.C. ha ritenuto che la condotta imprudente della danneggiata – la quale camminava in un’area dissestata, con buche visibili e condizioni generali di irregolarità della pavimentazione – sia stata la causa...
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