Con ordinanza n. 20129 del 22 luglio 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione è intervenuta sull’obbligo, gravante sull’avente
causa ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, codice della strada, di dichiarare al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell'archivio di cui agli artt. 225, comma 1, lettera b), e 226,
gli atti che comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a
trenta giorni.
Occorre al riguardo prendere le mosse dall'art. 93, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui “L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi