Con ordinanza
n. 31325 del 10 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha ricordato che, in linea generale, nell'ordinamento processuale
civile manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché
il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd.
atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze delle indagini svolte in
sede penale (Cass. civ. 17392/2015; Cass. civ. 13229/2015; Cass. civ. 11775/2006;
Cass. civ. 20335/2004; Cass. civ. 2168/2013; Cass. civ. 132/2008; Cass. civ.
22020/2007).
Non rileva che la
parte non abbia partecipato all’acquisizione della prova.
È indubbio che il giudice, ai fini del proprio convincimento, possa autonomamente valutare nel contraddittorio tra le parti ogni elemento dotato di efficacia probatoria, poiché la parte che non abbia concorso alla formazione della prova, è messa in condizione di contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti acquisiti in sede penale, con piena...
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