Con l’ordinanza n. 1947 del 29 gennaio 2026, la Corte di
cassazione è intervenuta in materia di prescrizione presuntiva dei
compensi professionali dell’avvocato, offrendo un chiarimento di particolare
rilievo pratico sul rapporto tra contestazione del credito e operatività
dell’istituto di cui all’art. 2956 c.c.
La Corte ha escluso che la contestazione stragiudiziale
del credito, anche quando possa essere letta come implicita ammissione del
mancato pagamento, sia incompatibile con l’eccezione di prescrizione
presuntiva. Tale condotta, infatti, non vale a paralizzare la presunzione
legale di avvenuto pagamento che sorregge l’istituto, ma si limita – al più – a
produrre un effetto interruttivo del termine prescrizionale, che ricomincia a
decorrere ex novo.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui l’eventuale ammissione del debito, se non resa in giudizio ai sensi dell’art. 2959 c.c., non incide sulla “ratio” della...
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