Con l’ordinanza n. 32083 del 10 dicembre 2025, la terza sezione
civile della Corte di cassazione ha stabilito che in materia di contratti di
somministrazione conclusi dall’amministratore di condominio con un
professionista, trova applicazione la disciplina a tutela del consumatore; ai
fini della competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis Cod. cons., il
domicilio del consumatore-condominio deve individuarsi nel luogo in cui è
situato l’edificio condominiale, quale centro degli interessi comuni dei
partecipanti, e non nel domicilio o nella sede professionale
dell’amministratore pro tempore.
La S.C. affronta nuovamente il tema della competenza
territoriale nelle controversie tra condominio e professionista, chiarendo un
profilo di particolare rilievo pratico.
La Corte ribadisce che il condominio, pur essendo ente di gestione privo di personalità giuridica, deve essere considerato “consumatore” quando l’amministratore agisce quale mandatario con...
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