Con sentenza n. 19634 del 1° febbraio-17 maggio 2024, la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’istituto del concorso di persone nel reato, con particolare riferimento ai reati in materia delle sostanze stupefacenti.
Il concorso di persone nel reato, nelle sue variegate possibilità di manifestazione, non può mai prescindere, alternativamente, da un preventivo accordo, dall'istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, dall'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, dal rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, dalla mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, dall'agevolazione della esecuzione del delitto o dalla materiale esecuzione di una sua parte (Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276).
Come autorevolmente ricordato dalla Suprema Corte, nella formula dell'art. 110 c.p. sono ricevute e riunite tutte le diverse forme ed i diversi...