Con ordinanza
n. 29336 del 23 ottobre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione del rimborso delle spese sostenute per la
gestione del bene comune.
Vertendosi
nell’ambito di un condominio edilizio, si applica l’art. 1134 c.c., il quale, a
differenza dell’art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria,
regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal
partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti,
quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la
legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo
possa interferire nell’amministrazione dei beni in comproprietà.
Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i...
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