Con sentenza n. 29199 del 12 novembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il negozio con cui, successivamente alla costituzione del condominio, si imprime ad un immobile, ab origine di proprietà di uno dei condomini, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, difettando li requisito della tipicità, giacché non esiste una disposizione di legge che contempli l'obbligazione reale tipica di concedere in uso perpetuo un bene immobile (Cass. civ. 24 ottobre 2018, n. 26987; ma v. già Cass. civ. 26 febbraio 2014, n. 4572; principio ripreso e confermato, in motivazione, da Cass. civ. 18 giugno 2020, n. 11802; Cass. civ. 14 ottobre 2022, n. 30302; v. anche da ultimo, in motivazione, Cass. civ. 10 giugno 2024, n. 16083). Si osserva infatti che: le obbligazioni propter rem hanno titolo nella legge, al pari dei diritti reali, e sono caratterizzate oltre...
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