Con sentenza n. 28268 del 4 novembre 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il riconoscimento in favore di immobili di proprietà individuale di un diritto di servitù costituito per contratto e posto a carico di parti comuni di un condominio edilizio non vale di per sé a conferire (né a negare) al titolare di tale servitù la qualità di ‹‹condomino››, agli effetti della contitolarità delle parti comuni dell’edificio stabilita appunto dall’art. 1117 c.c., dell’attribuzione dei diritti sulle stesse in proporzione al valore della rispettiva unità immobiliare (art. 1118 c.c.) e dell’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento a norma dell’art. 1123 c.c.. La Suprema Corte ha comunque più volte affermato che la disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt. 1117 c.c. e ss., è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega...
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