Con sentenza
n. 12795 dell’11 maggio 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che la realizzazione di nuove opere (nuovi piani o
nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio va disciplinata alla stregua dell'art. 1127
c.c..
Ai fini di
questa disposizione, la sopraelevazione di edificio condominiale è, infatti,
costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell'area sovrastante il
fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la
copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante
le nuove fabbriche (Cass. civ. 24 gennaio 1983, n. 680; Cass. civ. 10 giugno
1997, n. 5164; Cass. civ. 24 ottobre 1998, n. 10568; Cass. civ. 7 settembre
2009, n. 19281; Cass. civ. 15 giugno 2020, n. 11490).
Nella definizione enunciata dal massimo consesso della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2007 n. 16794), la nozione di sopraelevazione ex...
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