Con ordinanza n. 10101 del 17 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il
principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale
dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei
relativi documenti (Cass. civ., sez. VI-2, 23 luglio 2020, n. 15696; Cass. civ.,
sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569).
Il giudice, pronunciando sul merito,
emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore
dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è
esigibile e che il condominio ne è titolare.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme...
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