Dall’1 al 2 giugno l’assistenza sarà sospesa. I libri in formato cartaceo ordinati dal 29 maggio al 2 giugno verranno spediti dal 3 giugno.
La seconda Sezione civile della
Corte di cassazione, con sentenza 18 maggio 2026, n. 14892, si esprime con riguardo ad alcune fra
le problematiche più significative in relazione al condominio parziale.
In particolare, la sentenza in
oggetto chiarisce che il condominio parziale, fondato sull’art. 1123, comma 3,
c.c., è configurabile quando talune parti, opere o impianti dell’edificio siano
destinati, per caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio o al
godimento esclusivo di una parte soltanto del fabbricato.
Tale figura incide sul riparto delle sole spese relative ai beni che servono esclusivamente alcuni condòmini, ma non consente di escludere il singolo proprietario dalle spese generali dell’edificio, ove queste riguardino l’intero fabbricato e perseguano una finalità comune. Ne consegue che la polizza assicurativa stipulata per l’intera costruzione, così come il compenso dell’amministratore e le spese amministrative comuni, grava su tutti...
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