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Con ordinanza n. 806 del 15 gennaio 2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione si è
pronunciata sul tema della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
(in relazione a dei danni derivanti da una caduta su di marciapiede) ribadendo
e sistematizzando i criteri di accertamento del caso fortuito quando esso sia
ravvisato nella condotta della vittima.
La Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione di merito che aveva
escluso la responsabilità del Comune per una caduta occorsa su un marciapiede
caratterizzato da sconnessioni visibili e percepibili, ritenendo che l’evento lesivo
fosse integralmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Nel richiamare l’assetto ormai consolidato della giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde da qualsiasi valutazione sulla colpa del custode, gravando sul danneggiato l’onere di provare il nesso...
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