Con sentenza n. 37108 del 28 giugno-7 ottobre 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di misure di prevenzione
patrimoniali, ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo
cui, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva
alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene
sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione
creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al
terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona
fede (Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2018, n. 29847).
Il creditore cessionario è chiamato fra l'altro a provare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede e dell'incolpevole affidamento, oltre alla buona fede propria, sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura (Cass....
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