Con l’ordinanza
n. 31720 del 4 dicembre 2025, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di vendita e di garanzia per i vizi della cosa
venduta la consegna di un bene affetto da vizi non integra un inadempimento
dell’obbligazione del venditore, ma una imperfetta attuazione del risultato
traslativo; ne consegue che grava sul compratore l’onere di provare l’esistenza
dei vizi, in applicazione sia del criterio della vicinanza della prova sia
della regola generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697
c.c.
Il principio affermato dalla Corte è volto a mantenere distinta la disciplina della garanzia per vizi da quella generale dell’inadempimento delle obbligazioni. La Cassazione chiarisce che la vendita non comporta un obbligo di prestazione “senza vizi”, ma un obbligo traslativo, sicché la presenza di difetti nella cosa consegnata integra un’imperfetta realizzazione del risultato e non un...
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