Con ordinanza n. 7697 del 16 marzo 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato che è vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, nel giudizio che vede contrapposti una banca ed il suo cliente quanto al pregresso loro rapporto di conto corrente bancario, la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (cfr. Cass. civ. n. 21466 del 2013 e Cass. civ. n. 15148 del 2018, entrambe richiamate, in motivazione, nella...
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