Con ordinanza n. 8175 del 28 marzo 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, l’onere probatorio gravante sul correntista che agisca per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca viene ad essere assolto tramite il deposito dell’integralità degli estratti conto periodici oppure tramite la produzione di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni – come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili – ed ha altresì fissato i criteri che devono essere seguiti dal giudice di merito nei casi in cui tale documentazione presenti delle lacune (tra le molte, Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37800; Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2024, n. 11735), giungendo, recentemente, ad un’armonizzazione dei criteri applicabili nella non infrequente presenza di domande contrapposte tra correntista ed istituto di credito (Cass....
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