Con ordinanza n. 8674 del 27 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato che, anche nei
negozi formali, è possibile rinviare, per la completa determinazione del
contenuto del contratto, a fonti esterne rispetto al regolamento negoziale,
purché permanga una coerenza tra il grado di formalismo interno, rispettato dal
documento rinviante, e il grado di formalismo dello strumento di accertamento
richiamato con riguardo a un dato integrativo esterno.
Il contenuto ulteriore del contratto, rispetto a quello minimo essenziale, può dunque essere fissato con riguardo ad una fonte esterna, realizzandosi in tal modo una integrazione originaria, ab extra, del contenuto del contratto stesso, a condizione che le parti abbiano previamente individuato i criteri di operatività del rinvio e di integrazione ab extra del contenuto essenziale del contratto. In tale ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che qualora le parti, nello...
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