Con sentenza n. 13257 dell’8 maggio 2026, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato
che in tema di preliminare di compravendita immobiliare, per il quale la legge
richiede la forma scritta al pari del contratto definitivo, è sufficiente che
dal documento emerga, anche mediante rinvio a elementi esterni idonei a
consentirne un’identificazione univoca, la volontà delle parti di riferirsi a
un bene determinato o comunque determinabile. Ne consegue che l’indicazione del
bene, pur potendo risultare incompleta o persino mancante degli ordinari dati
identificativi richiesti per il definitivo, è valida purché la convergenza
delle volontà sia logicamente ricostruibile, anche aliunde o per relationem.
La controversia trae origine da un contratto preliminare avente ad oggetto dei terreni la cui identificazione risultava non completa sotto il profilo dei dati descrittivi e catastali. Una delle parti contestava la validità del preliminare, deducendo...
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