La Corte costituzionale, con la sentenza n. 54 del 17 aprile 2026, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 L. n. 689/1981 e 660, comma 3, c.p.p. nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
La Corte esclude, in via preliminare, che sia costituzionalmente obbligata una scelta legislativa che imponga in via esclusiva la detenzione domiciliare al posto della semilibertà: sotto questo profilo, la discrezionalità del legislatore resta ampia. Il vizio individuato riguarda invece la disparità di trattamento tra pene pecuniarie principali e pene pecuniarie sostitutive, poiché solo per queste ultime la legge già consente l’alternativa tra semilibertà e detenzione domiciliare, pur a fronte del medesimo presupposto del mancato pagamento colpevole.
Secondo la Corte, tale differenziazione viola l’art. 3 Cost., non essendo giustificata da una reale...
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