Con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026, la Corte costituzionale distingue nettamente tra il “DASPO antirissa” ordinario (art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017) e quello aggravato/provinciale (comma 1-bis), valorizzando il criterio della incisività “quantitativamente apprezzabile” della misura ai fini dell’applicazione dell’art. 13 Cost.
La Corte dichiara non fondata la questione sul comma 1: il divieto riguarda locali specificamente individuati e, pur limitando la libertà di circolazione, non supera la soglia per essere qualificato come restrizione della libertà personale.
Diversamente, il comma 1-bis — potenzialmente esteso a tutti i pubblici esercizi dell’intera provincia, con durata significativa e rilevanti conseguenze in caso di violazione — è ritenuto idoneo a produrre un effetto di sostanziale “isolamento” e, dunque, a ricadere nell’area dell’art. 13 Cost.. Ne consegue l’illegittimità costituzionale parziale della norma, nella parte in cui...
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