Con sentenza n. 45 del 21 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 35, comma 1, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui
stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie
debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7,
del medesimo decreto legislativo.
Al fine del riscontro dei presupposti dell’art. 162-ter c.p., per l’estinzione del reato per condotte riparatorie, il giudice ordinario deve essenzialmente valutare la congruità dell’offerta fatta dall’imputato, ove questa non sia accettata dalla persona offesa. Invece, al fine dell’integrazione dei presupposti di cui all’art. 35, D.L.vo n. 274 del 2000, il giudice di pace deve non...
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