Con sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 3, L. 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per
la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma
6, D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), nella
parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una
firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento
fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare,
la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica
qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai
terzi.
I tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6, CAD, erano rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore. Questi, infatti, è stato chiamato a bilanciare le opportunità offerte...
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