Con
sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto
di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso
edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari
dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
L’acquisizione ex lege da parte del comune integra – secondo quanto già precisato da questa Corte – «una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che “rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla” (sentenza n. 345 del 1991, punto 2. del Considerato in diritto; nello...
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