Con sentenza n. 73 del 26 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La nozione di stipendio assunta dalla disposizione in esame a parametro di calcolo dell’indennità di anzianità così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, continuando ad ancorare la determinazione dell’indennità di anzianità ad un dato formale del 1975, senza che su di essa possa incidere la contrattazione collettiva, alla quale, tuttavia, nell’attuale contesto la stessa legge attribuisce il dominio sugli assetti dei trattamenti economici, non rivela una intrinseca irrazionalità. Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicato dal diritto vivente...
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