Con sentenza n. 161 del 24 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, «nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell’ovulo, un termine per la revoca del consenso». Dopo avere stabilito che la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa congiuntamente dai componenti della coppia per iscritto e che tra la sua manifestazione e «l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni», il suddetto art. 6, comma 3, dispone, al denunciato ultimo periodo, che tale volontà «può essere revocata da ciascuno dei soggetti […] fino al momento della fecondazione dell’ovulo».
Va innanzitutto precisato che l’autodeterminazione dell’uomo matura in un contesto in cui egli è reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione, come...
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