Con sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2641, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede la
confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a
quelli utilizzati per commettere il reato e, in via consequenziale, ai
sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2641, comma 1, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati
per commetterlo».
Per la Consulta, le questioni sono fondate in riferimento al principio
di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, comma 3, nonché agli
artt. 11 e 117, comma 1, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49,
paragrafo 3, CDFUE.
La confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, prevista dalla...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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