Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione ai soli coniugi, escludendo i conviventi di fatto.
La Corte supera il precedente orientamento del 1998, valorizzando l’evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha condotto al pieno riconoscimento della convivenza di fatto come formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost. La ratio della sospensione della prescrizione viene individuata non nel vincolo matrimoniale in sé, ma nell’inesigibilità di atti interruttivi potenzialmente lesivi dell’armonia del rapporto affettivo, esigenza che ricorre in modo analogo anche nelle convivenze stabili.
L’esclusione dei conviventi di fatto determina, secondo la Corte, una irragionevole disparità di trattamento e costringe il partner creditore a un’alternativa incompatibile con i valori costituzionali: tutelare il proprio...
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