La terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 4 maggio 2023 pronunciata nella causa C-300/21, ha chiarito che l’art. 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento; esso, inoltre, osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità. Ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto, i giudici nazionali devono...
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