Con ordinanza n. 19028 dell’11 luglio 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della valenza delle fonti
confidenziali, e prima ancora della corretta individuazione della nozione di
fonte confidenziale, in relazione ai giudizi risarcitori conseguenti alla
diffamazione imputata al giornalista di cronaca giudiziaria.
Occorre premettere che, secondo il noto, risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta: pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta: continenza). La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità...
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