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D.L.vo 231/2001: la «colpa di organizzazione», che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo, è distinta dalla colpa degli autori del reato

Autore: Sonia Grassi
Data: 22 Maggio 2023

Con sentenza n. 21704 del 28 marzo-22 maggio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d'imputazione oggettiva di essa (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343). Inoltre, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231), che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall'illecito (Cass. pen., sez. un., n. 38343/2014 cit.). Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la Suprema Corte ha precisato che la "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Cass. pen., sez. un., n. 38343/2014, cit.).

Per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies, D.L.vo 231 del 2001), si è infatti peraltro chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente (in motivazione, Cass. pen., sez. un., n. 38343 del 2014, cit.). Peraltro, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l'appunto, della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413).

Nell'affermare tale principio, peraltro, si è spiegato in motivazione che la struttura dell'illecito addebitato all'ente è incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito a quest'ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa (richiamando Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, in motivazione). Ciò consente di dire, dunque, che l'ente risponde per fatto proprio e che - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all'accusa, pertanto, dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'ente e l'avere essa agito nell'interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro (in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735). Si tratta di un'interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, di elemento costitutivo cioè del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Essa va dimostrata dall'accusa e l'ente può dimostrarne l'assenza, gli elementi costitutivi dell'illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica "rafforzata", ma anche da tale colpa di organizzazione, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due (in motivazione, Cass. pen., sez. IV, n. 18413/2022, cit.). 

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