Con ordinanza 1 dicembre 2025, n. 31378, la Cassazione civile interviene autorevolmente in tema di responsabilità sanitaria.
La Suprema Corte
sancisce che la liquidazione del danno biologico “differenziale” deve essere
effettuata secondo i criteri della causalità giuridica di cui all’art. 1223
c.c., convertendo in valori monetari l’invalidità permanente complessiva e
quella che sarebbe comunque residuata anche in assenza dell’errore medico, e
procedendo poi alla sottrazione tra tali importi. Non è ammissibile una
quantificazione implicita del danno differenziale mediante l’individuazione di
una percentuale unitaria di invalidità. La decisione che liquida il danno sulla
base del solo grado di invalidità complessiva, senza distinguere e valorizzare
monetariamente la componente non imputabile all’illecito, viola l’art. 1226
c.c.
La pronuncia interviene nuovamente sul corretto inquadramento del danno biologico differenziale nei casi di responsabilità...
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