Con l’ordinanza 6 marzo 2026, n.
5036, la terza Sezione civile della Corte di cassazione torna a precisare i
presupposti che consentono la personalizzazione del risarcimento del danno
biologico, ribadendo la necessità di una prova specifica delle conseguenze
dannose ulteriori rispetto a quelle normalmente derivanti dalla menomazione.
La vicenda trae origine da un
grave incidente stradale che aveva provocato alla vittima un’invalidità
permanente pari all’85%, con rilevanti ripercussioni anche sul piano
neuro-psichico. Nel giudizio civile instaurato per ottenere il risarcimento
integrale dei danni, il Tribunale aveva riconosciuto sia il danno non
patrimoniale sia quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In
sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva ridotto alcune poste
risarcitorie ed escluso la cosiddetta personalizzazione del danno biologico.
Nel ricorso per cassazione la vittima contestava, tra l’altro, proprio tale esclusione,...
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