La terza sezione civile della
Cassazione, con ordinanza pronunciata all'udienza del 3 luglio 2026 e
depositata il 23 luglio 2026, n. 23967, chiarisce i confini del potere di
liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., affermando che, una volta
accertata l'esistenza del danno, il giudice non può rigettare la domanda
risarcitoria per difetto di prova del suo preciso ammontare, ma è tenuto ad
attivare — anche d'ufficio e anche in appello — il proprio potere di
valutazione equitativa.
La vicenda trae origine dai danni
patiti da un'officina meccanica a causa di uno sbalzo di tensione
nell'erogazione dell'energia elettrica, verificatosi nel gennaio 2008.
La titolare dell'impresa aveva convenuto in giudizio la società fornitrice, lamentando il danneggiamento di un macchinario e la sospensione dell'attività produttiva, e chiedendo il ristoro dell'esborso sostenuto per la riparazione, documentato da una fattura emessa dalla società specializzata intervenuta sul...
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