La Cassazione civile, con ordinanza n. 28255 del 24 ottobre 2025, ha affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la morte di un congiunto genera una presunzione iuris tantum di sofferenza morale anche in capo ai fratelli superstiti, ai sensi dell’art. 2727 c.c., salvo prova contraria del convenuto. È erronea la negazione del danno per asserita genericità delle allegazioni, ove queste siano idonee a fondare la presunzione.
La Corte ha accolto il ricorso della sorella di un lavoratore deceduto per esposizione all’amianto, censurando la decisione della Corte d’Appello che aveva negato il risarcimento per difetto di allegazione. La Corte, inoltre, ha ribadito che, in presenza di un rapporto parentale stretto, la sofferenza morale è presunta e grava sul convenuto l’onere di dimostrare l’assenza di legame affettivo.
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