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DASPO: l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale

Autore: Domiziana Morbitelli
Data: 02 Agosto 2023

Con sentenza n. 7487 del 2 agosto 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito i presupposti per l’adozione del Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO).

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), L. 13 dicembre 1989, n. 401, il DASPO può essere disposto nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la pubblica sicurezza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il provvedimento di divieto è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Cons. Stato, sez. III, n. 8381/2022).

Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza ogni oltre ragionevole dubbio della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Cons. Stato, sez. III, n. 866/2019).

Quanto alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di DASPO, come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia), pronunciandosi sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata, è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria.

Con riguardo alla specifica identificazione dei responsabili dei comportamenti che legittimano l’irrogazione del daspo, costituisce consolidato giurisprudenziale quello per cui sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 317/2021).

Nel caso di specie, è indubbio che la condotta ascritta al tifoso rientri in quella descritta dalla fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), avendo egli preso parte attiva ad un episodio di violenza nei confronti di un pullman di tifosi della squadra avversaria, immediatamente dopo la conclusione di un evento sportivo. Ai fini dell’identificazione del soggetto responsabile del comportamento violento ascritto può ritenersi sufficiente l’accertamento operato dall’autorità di pubblica sicurezza, non essendo richiesti accertamenti più approfonditi, neanche in altra sede (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 317/2021). Nel caso in esame – in disparte il profilo relativo all’assenza in atti delle immagini sulla cui base è stata confermata l’identificazione in sede di convalida del DASPO – il tifoso è stato riconosciuto in via diretta dal capo pattuglia della polizia di Stato intervenuta al momento dei fatti contestati. Tale rilievo è stato successivamente confermato dallo stesso capo pattuglia immediatamente dopo, attraverso la consultazione delle fotosegnaletiche presso il locale Gabinetto di Polizia scientifica. Ad ulteriore riprova della verosimiglianza della ricostruzione vi è inoltre la circostanza che lo stesso soggetto è risultato essere già in passato coinvolto in episodi di violenza analoghi, nonché destinatario di provvedimenti di DASPO. Tali elementi appaiono gravi, precisi e concordanti, e devono ritenersi sufficienti a soddisfare il parametro probatorio del “più probabile che non” tradizionalmente richiesto ai fini dell’irrogazione di una misura amministrativa di prevenzione come quella in esame.

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