La prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 2956 del 10 febbraio 2026, ribadisce con chiarezza che la dichiarazione dello stato di adottabilità non può fondarsi su valutazioni cristallizzate nel passato, ma esige un accertamento in concreto e nell’attualità dei presupposti, all’esito di un monitoraggio effettivo delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il minore.
Il giudizio di adottabilità, per sua natura, costituisce extrema ratio: esso presuppone non soltanto l’accertamento di una situazione di abbandono, ma la verifica che tale condizione sia attuale e non superabile mediante interventi di sostegno o attraverso l’attivazione delle risorse familiari allargate. Non è sufficiente registrare pregresse inadeguatezze; occorre accertare se, al momento della decisione, residuino concrete possibilità di recupero della funzione genitoriale o di supplenza familiare.
La Corte richiama, in tal senso, la...
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